Art. 9.
(Istituzione di una sezione specializzata della Commissione, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

      1. È istituita, nell'ambito della Commissione, una sezione specializzata per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito chiamata Garante.
      2. Il Garante è composto dal presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima, scelti dal presidente, tenuto conto delle specifiche competenze, in numero di due fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di due fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.
      3. I componenti del Garante eleggono nel loro ambito un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.